Il processo di liberalizzazione dei mercati, concetto più ampio che si lega a quello della privatizzazione di buona parte dei settori (una volta sotto il controllo diretto dello Stato), non ha reso vita facile a molte delle istituzioni operanti nel territorio italiano, una fra tutta la SIAE. La Società Italiana degli Autori e degli Editori rischia il fallimento finanziario, così come Melodicamente ebbe modo di proporvi qualche mese fa. In poche parole, le scelte strategiche che hanno interessato la società che detiene attualmente il monopolio circa la riscossione e la tutela dei diritti di autori ed editori hanno provocato un crollo del sistema finanziario, destinandola non solo alla bancarotta ma ad un probabile (ma non certo) addio al vecchio monopolio; cerchiamo di capire il perchè.
Con il Decreto Legge n° 63 del 26 Aprile 2005, l’ente SIAE è sottoposto alla vigilianza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali facendone di questa istituzione, si, un ente pubblico a base associativa, ma in pratica ha gettato nell’oblio i diretti interessati proprio per la ragion d’essere della propria esistenza: l’ente opera in regime di monopolio, dunque qualsiasi opera derivante dalle facoltà dell’intelletto (diritti d’autore) è sotto lo stretto controllo e/o mediazione della SIAE così come stabilito dalla Legge 633/1941. Resta in auge la separazione dai “diritti connessi” fino ad oggi sotto il controllo dell‘IMAIE – Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori.
Le dinamiche sono cambiate, e la burocrazia (la vera piaga dei giorni nostri) non facilita di certo il compito. La nascita delle etichette indipendenti nonchè dei supporti digitali che hanno “facilitato” il lavoro concerne le facoltà intellettive hanno messo a dura prova le fondamenta dell’ente SIAE costretto oggi (forse) a lasciare il campo di battaglia. La parola chiave è liberalizzazione del mercato. In pratica, con il Decreto Legge sulle Liberalizzazioni proposto dal Governo Monti, ogni autore e/o editore è libero di rivolgersi ad un qualsiasi ente presente sul mercato per la tutela dei propri diritti, così come stabilito dall’articolo 39 (punto 2) dello stesso Decreto Legge che sancisce quanto segue:
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;
Dunque: i diritti d’autore restano ancora sotto lo stretto controllo della SIAE, mente i diritti connessi (quelli controllati dall’IMAIE, per intenderci) sono soggetti al Decreto Legge sulla Liberalizzazione. Si passa dunque dal monopolio ad un mercato in cui gli attori economici operano in regime di concorrenza perfetta, in apparenza. In pratica il Decreto Legge voluto dal Governo Monti ha gettato solo il primo pilastro della controversa e difficile situazione che interessa l’Italia (mantenendo di fatto ancora divise le due categorie “diritti d’autore” e “diritti connessi”; i primi sottoposti ancora al regime SIAE, i secondi liberi di scegliere l’operatore al quale rivolgersi). Al punto 4 dell’Art. 39 del Decreto Legge, infatti, leggiamo che:
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Gettando l’occhio oltreoceano, la linea strategica adottata, comunque, è ancora lontana dalle politiche attuate dal Governo degli Stati Uniti (Copyright Office USA). Quest’ultimo, nel merito, sancisce che è titolare:
[…] chi ha creato l’opera, ma esiste un’eccezione per la cosiddetta opera su commissione. L’opera su commissione è creato nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, o espressamente commissionata. In questi casi, il datore di lavoro o il committente sono considerati autori dalle legge degli Stati Uniti d’America.
In merito al copyright, invece:
Non è richiesto alcun deposito per ottenere la protezione dell’opera. Il copyright è assicurato automaticamente quando l’opera è stata creata, cioè quando per la prima volta è fissata su un esemplare (si intende per esemplare l’oggetto materiale dal quale l’opera può essere letta o comunque percepita visivamente sia direttamente che con l’ausilio di macchinari o strumenti, come libri, manoscritti, spartiti musicale, videotape, microfilm) o registrata su supporto sonoro.
Cosa avrà voluto sancire il Decreto Legge sulle Liberalizzazioni proposto dal Governo Monti? E’ solo un incipit, o un punto d’arrivo? E quali potrebbero essere le probabili soluzioni?